IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali; Visto il regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357 per l'applicazione della legge predetta; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82; Vista la sentenza n. 359/1985 con la quale la Corte costituzionale ha riconosciuto a questo Ministero la potesta' concorrenziale di imporre vincoli secondo la procedura prevista dall'art. 82 del sopra detto decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977; Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998 e recante "Istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali", Ministero al quale sono state devolute le attribuzioni spettanti al Ministero per i beni culturali e ambientali; Visto il decreto ministeriale 10 novembre 1998, con il quale sono state delegate all'on.le Sottosegretario di Stato Giampaolo D'Andrea le funzioni ministeriali previste dalla citata legge 29 giugno 1939 n. 1497; Visto il decreto ministeriale del 20 giugno 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 18 luglio 1969 con il quale ai sensi della predetta legge n. 1497/1939 e' stata dichiarata di notevole interesse pubblico la frazione di Vespignano nel comune di Vicchio; Vista la nota prot. n. 11401 del 12 maggio 1994 con la quale la Soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici per le province di Firenze, Pistoia e Prato comunicava al sindaco del comune di Borgo S. Lorenzo, alla Regione Toscana ed a privati che, a seguito di sopralluoghi eseguiti, aveva ravvisato l'opportunita' di estendere il vincolo gia' imposto con il citato decreto ministeriale del 20 giugno 1969 alla localita' Mucciano sita nel territorio del comune di Borgo S. Lorenzo; Vista la nota prot. n. 19528 del 1 giugno 1994 con la quale la Regione Toscana comunicava alla stessa Soprintendenza ed all'Amministrazione provinciale di Firenze che, ai sensi dell'articolo 12 della deliberazione regionale n. 296/1988, le nuove proposte di vincolo potevano essere valutate dai competenti uffici provinciali; Vista la nota prot. n. 17334 del 19 luglio 1994 con la quale la Soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici per le province di Firenze, Pistoia e Prato trasmetteva alla Regione Toscana ed all'Amministrazione provinciale di Firenze la proposta di vincolo ex legge n. 1497/1939, corredata di cartografia, per la localita' Mucciano ed altre zone site tra i comuni di Borgo S. Lorenzo e Vicchio in provincia di Firenze; Vista la nota prot. n. 1226 del 9 maggio 1996 con la quale la Soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici per le province di Firenze, Pistoia e Prato, verificato il mancato riscontro alla sopracitata nota n. 17334 da parte della Regione Toscana e dell'Amministrazione provinciale di Firenze, comunicava a tali Enti che trascorsi trenta giorni avrebbe proceduto autonomamente ad avviare le procedure di imposizione del vincolo in virtu' del disposto dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; Vista la nota prot. n. 11699 del 22 maggio 1996 con la quale la regione Toscana ribadiva la competenza dell'Amministrazione provinciale ad adottare il richiesto provvedimento di tutela; Considerato che la medesima Soprintendenza con nota n. 11583 del 26 settembre 1997, ha trasmesso anche alla Regione Toscana ed all'Amministrazione provinciale di Firenze tutti gli atti idonei ad avviare la procedura di imposizione del vincolo ex legge n. 1497/1939 per una zona sita tra i comuni di Borgo S. Lorenzo e Vicchio in provincia di Firenze, precisando peraltro che tali Enti non avevano proceduto ad alcun adempimento a riguardo; Considerato che l'Amministrazione provinciale di Firenze con nota n. 57950 del 30 ottobre 1997 ha formulato delle osservazioni in ordine alla proposta di vincolo presentata dalla Soprintendenza ed ha suggerito una revisione dei confini; Considerato che la medesima Soprintendenza con nota n. 14324 del 26 novembre 1997 e successiva n. 15193 del 19 dicembre 1997, concordando con le osservazioni provinciali, ha inoltrato lo schema di decreto e la cartografia relativi all'area cosi' perimetrata: a nord dalla strada comunale denominata "Ronta-Gattaia" che da Cornacchiaia va, in direzione ovest, verso Ronta passando per le localita' Casali e Colombaia, quindi dalla vicinale "Ripafratta-S. Maria", che attraversa i poderi in localita' Paterno, dopo i quali si incrocia con la vicinale "Le Valli-Ronta", che ne determina il confine fino a raccordarsi con la strada comunale "Fratelli Rosselli" ad ovest dalla strada comunale "Fratelli Rosselli" fino ad intersecare la vicinale dei Tacchi, poi dalla strada che dirige verso la localita' Roppi e successivamente dalla poderale che attraversando Poggio Peloso passa per Terzano, Casanova, Il Poderaccio sino a C. Viziato e quindi dalla zona tutelata ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 431 del torrente Ensa fino ad incrociare la zona vincolata ex legge n. 1497/1939 con il decreto ministeriale del 20 giugno 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 18 luglio 1969 che ne costituisce il confine sud, ad est il confine e' dato dalla strada che da Cornacchiaia va ad Orbetello sino ad incrociare il nuovo tracciato della vicinale (101) "Il Rio-Le Piane", quindi da questa percorrendo la quale si attraversa il fosso Pallico, fino all'incrocio con la vicinale (102) "Le Capanne-Le Piane", successivamente, dal sentiero che si raccorda alla vicinale (2) "Santa Maria a Vezzano-Fanneto", nonche' dalla stessa fino al crocevia con la vicinale (B) di S. Piero, percorrendo la quale si chiude il confine raggiungendo la localita' Cornacchiaia; Considerato che l'area in questione, sita tra i comuni di Borgo S. Lorenzo e Vicchio in provincia di Firenze rappresenta uno scorcio tipico della vallata del Mugello, caratterizzata dalla particolare morfologia delle colline e delle vallette e dall'alternanza di campi coltivati e di boschi di querce, tra i quali spiccano alcuni esemplari centenari; Considerato inoltre che tale area e' disseminata di insediamenti di alto pregio ambientale, come Santa Maria a Vezzano, ville e case rurali circondate da piccoli parchi o nuclei di vegetazione di pregio, nonche' di edifici storici di grande rilevanza come Villa La Quiete, Il Corniolo, Il Riposo; Verificato che l'area e' ancora incontaminata e conservata nelle sue pregevoli valenze; Considerato che da quanto sopra esposto appare indispensabile sottoporre a vincolo ex legge n. 1497/1939 l'area sopradescritta al fine di garantirne la conservazione e di preservarla da interventi che potrebbero comprometterne irreparabilmente le pregevoli caratteristiche paesaggistico-ambientali; Rilevata pertanto la necessita' e l'urgenza di sottoporre l'area sopraindicata ad un idoneo provvedimento di tutela; Considerato che il vincolo comporta in particolare l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile ricadente nella localita' vincolata di presentare alla Regione o all'Ente dalla stessa subdelegato la richiesta di autorizzazione ai sensi dell'articolo 7 della citata legge n. 1497/1939 per qualsiasi intervento che modifichi lo stato dei luoghi, secondo la procedura prevista dal nono comma dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977 cosi' come introdotto dall'articolo 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431 di conversione in legge con modificazioni del decreto legge 27 giugno 1985, n. 312 e che questo Ministero puo' in ogni caso annullare tale autorizzazione entro i sessanta giorni successivi alla ricezione di detto provvedimento, corredata della documentazione idonea a consentire la dovuta valutazione ministeriale; Considerato che il Comitato di settore per i beni ambientali ed architettonici del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali nella seduta del 23 giugno 1998 ha espresso parere favorevole alla proposta di vincolo formulata dalla predetta Soprintendenza; Decreta: La zona sita tra i comuni di Borgo S. Lorenzo e Vicchio in provincia di Firenze, cosi' come sopra perimetrata, e' dichiarata di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed in applicazione dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed e' pertanto soggetta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa ed a quelle previste nel citato decreto del Presidente della Repubblica. La Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici per le province di Firenze, Pistoia e Prato provvedera' a che copia della Gazzetta Ufficiale contenente il presente decreto venga affissa ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dell'art. 12 del relativo regolamento d'esecuzione 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo dei comuni interessati e che copia della Gazzetta Ufficiale stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni suddetti. Avverso il presente atto e' ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti a Tribunale amministrativo regionale competente per territorio o, a scelta dell'interessato, avanti al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, secondo le modalita' di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero e' ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto. Roma, 18 maggio 1999 Il sottosegretario di Stato: D'ANDREA Registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 1999 Registro n. 1 Beni e attivita' culturali, foglio n. 341